Chi è la dermopigmentista


Amo il realismo..  l'imperfezione della natura..  ripristinare e non cambiare.. 

e amo ricordarti che sei già bella!


Le norme

La dermopigmentazione è una procedura estetica ampiamente diffusa, specialmente al giorno d’oggi, ed utilizzata da clienti di ogni genere ed età. Questa tecnica abbastanza recente è in grado di operare su più fronti per risolvere problemi di varia natura, a partire dalla correzione di discromie sull’epidermide sino all’intervento su cicatrici e smagliature. Le numerose applicazioni della dermopigmentazione hanno contribuito alla sua diffusione in numerosi centri nei quali è possibile effettuare questa moderna ed interessante tecnica. La dermopigmentazione è una tecnica basata sull’introduzione nello strato sottostante del derma di pigmenti idonei antitossici e bioassorbibili finalizzati al miglioramento della propria condizione estetica. La procedura sfrutta una serie di aghi estremamente sottili per ripigmentare zone del corpo come viso, cuoio capelluto, attenuare le cicatrici e correggere inestetismi come le smagliature sedere, ad esempio. Attraverso l’azione estremamente veloce degli aghi è possibile impiantare il pigmento direttamente nella zona interessata senza causare dolore ed ottenere grandi risultati. A seconda del tipo di intervento che si va a realizzare è possibile usufruire di aghi di differente dimensione e di pigmenti di vario colore per ottenere un effetto più naturale ed armonico possibile.


Tale attività è praticata dalla professione sia dal tatuatore che dall'estetista impropriamente regolamentata e rappresentata. L'estetista possiede una forte associazione di categoria chiamata Confestetica, è l’associazione di categoria nazionale maggiormente rappresentativa degli estetisti, nata nel 2007 per volontà di 5 estetiste fondatrici, oggi è l’unica associazione leader della categoria degli estetisti vantando una presenza nazionale strategica con oltre 20.000 estetisti iscritti e certificati, su un totale nazionale di 35.000 centri estetici.  Mentre, "I Tatuatori e i Piercer" hanno associazioni di categoria deboli con iscrizioni certificate di una stretta minoranza della categoria, sono per lo più inattive ed economicamente deboli. Confestetica sta veicolando da alcuni anni notizie palesemente false in contrasto con le normative al fine di influenzare le istituzioni ed il mercato a danno della professione del tatuaggio e piercing ed a tal proposito, si allega, il parere espresso dal Ministero dello Sviluppo dell'Economia che attribuisce un uso "non esclusivo" del dermografo all'estetista (vedere allegato).


Il dermografo è un termine privo di significato etimolodgico creato dalla categorie dell'estetista per conquistare una interessante parte di mercato del tatuatore. Precisamente viene usato per indicare la macchinetta da tatuaggio rotativa denominata in tutto il mondo machine tattoo con l'appellativo Pmu. L'appellativo serve semplicemente ad indicarne la maneggevolezza ottenuta atttraverso l'allegerimento e la taratura del motore (vedere allegato).

La Confestetica ha pubblicato una articolo in data 27 giugno 2021 suo sito Confestetica.it, dal titolo "Dermopigmentazione: l’estetista è già abilitata e non deve frequentare nessun corso di abilitazione igienico sanitario di tatuaggio e piercing – la dermopigmentazione è un trattamento estetico", assolutamente non vero poiché l'estetista necessita di ulteriore formazione.

https://www.confestetica.it/punto-estetico/news/dermopigmentazione-lestetista-e-gia-abilitata-e-non-deve-frequentare-nessun-corso-di-abilitazione-igienico-sanitario-di-tatuaggio-e-piercing-la-dermopigmentazione-e-un-trattamento-estetico

Per l'assunto, il Decreto Interministeriale 206 del 15 ottobre 2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.300 del 28 dicembre 2015) dice:

"Il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal fabbricante o dal suo mandatario o da altro ente competente adeguata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza (come richiamati dal manuale d’uso) sia per gli aspetti tecnici, igienici ed estetici dei trattamenti stessi. La formazione è certificata dal soggetto formatore per mezzo di una dichiarazione contenente le proprie generalità, le generalità di chi ha fruito della formazione, la durata in ore, l’argomento e le generalità dei docenti dei moduli formativi".

Altrettanto falso è dire che la dermopigmentazione non è un tatuaggio. Proprio Confestetica, nel suo articolo, fa riferimento alla Sentenza del TAR LAZIO N. 02712/2020 del 02/03/2020 che usa la parola tatuaggio per ben 7 volte ed alla Sentenza del Consiglio di Stato N. 04732/2021 del 18/06/2021 dove la parola Tatuaggio viene usata ben 13 volte. Pertanto, essendo un tatuaggio, necessita di un corso di abilitazione igienico sanitario di tatuaggio e piercing. Confestetica ha ottenuto notevoli risultati giudiziari tergiversando la parola tatuaggio/dermopigmentazione in trucco permanente sfruttando la presenza della parola trucco nella Legge n. 1 del 4 gennaio 1990 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1990, n. 4). Nel suo articolo la indica quale espressa normativa di attribuzione all'estetista seppure non vi sia alcun riferimento ai termini dermopigmentazione e tatuaggio. Confestetica ha pubblicato un ulteriore articolo in data 27 novembre 2022 suo sito Confestetica.it, dal titolo "Needling: attività propria dell’estetista da effettuarsi nel centro estetico. Cos’è, chi può farlo e a cosa serve", dal contenuto palesemente falso.

https://www.confestetica.it/punto-estetico/news/needling-attivita-propria-dellestetista-da-effettuarsi-nel-centro-estetico-cose-chi-puo-farlo-e-a-cosa-serve

Si segnala, pertanto, l' ulteriore campagna di disinformazione intrapresa verso la diversa attrezzatura dal Microneedling, ossia una comune machine tattoo/dermografo, precisando che su tal punto si è espressa chiaramente la Confartigianato:

"L’apparecchiatura utilizzata per tecnica del microneedling non è compresa nell’elenco delle attrezzature ad uso estetico. L’indicazione arriva da Confartigianato Imprese in riferimento alla tecnica erroneamente ritenuta applicabile da parte delle estetiste, anche in seguito a un confronto con la Fapib (Associazione nazionale produttori e fornitori di tecnologie per la bellezza e il benessere). La tecnica del microneedling si è molto diffusa ultimamente: si tratta di un trattamento mirato a ridurre o eliminare i tipici inestetismi del viso attraverso delle microlesioni sulle zone da trattare con lo scopo di attivare la produzione di collagene ed elastina, favorendo la rigenerazione dei tessuti. L’apparecchiatura utilizzata consiste in una sorta di manipolo simile a una penna che attraverso un cinematismo fa muovere un insieme di sottili aghi in modo che possano penetrare nell’epidermide sino al derma, regolando la profondità di penetrazione tra 0,5 e 2,5 mm. Da verifica, tale attrezzatura non è compresa nell’elenco delle apparecchiature ad uso estetico, né può essere presa a riferimento la scheda n.23 (Dermografo per micropigmentazione). La scheda fissa infatti in maniera inequivocabile la funzione d’uso dell’apparecchiatura, così come i prodotti che possono e debbono essere utilizzati facendo sempre e solo riferimento a pigmenti, escludendo pertanto la possibilità di veicolare/favorendone la penetrazione di altri prodotti cosmetici non compresi in quelli previsti in quanto riportato nel paragrafo “cautele d’uso, modalità”.

https://www.impreseterritorio.org/it/approfondimenti/news/estetica-attenti-ai-regolamenti-ecco-gli-apparecchi-che-non-si-possono-utilizzare.html

La descrizione di un prodotto commercializzato per il Microneedlind (volgarmente Dermapen):               

"Derma Pen 3in1 Device è un dispositivo rivoluzionario che risponde a tutte le esigenze dei tuoi clienti. Questo dispositivo fa tutto.  Il dispositivo Derma Pen 3in1 colpisce per la sua precisione e levigatezza dei moduli Microneedling che fanno miracoli in tutti e tre i metodi di miglioramento della pelle: BB Glow, Microneedling e PMU. Con l'uso di varie cartucce ad ago ora puoi ottenere risultati duraturi che saranno soddisfacenti sia per te che per i tuoi clienti. La profondità dell'ago può essere regolata sul dispositivo. Il dispositivo ha un'unità di controllo con batteria integrata e può quindi essere utilizzato sia senza fili che tramite la rete. Il dispositivo Derma Pen 3in1 è uno dei dispositivi di micro-needling frazionari automatizzati più avanzati e all'avanguardia , che offre un potente motore tedesco e una lunghezza dell'ago regolabile. Utilizzando la tecnologia Auto Vertical Needling, il dispositivo penetra nella pelle con la cartuccia dell'ago monouso creando in modo indolore ed efficiente migliaia di microcanali in pochi secondi. L'agugliatura automatizzata consente fino a un massimo di 2.600 micro-canali al secondo con un controllo di precisione dell'agugliatura della pelle. Il trattamento è molto più efficiente e molto meno doloroso del tradizionale derma-roller. Il dispositivo è Made in Germany e ha un certificato CE e un numero di serie. La garanzia di 12 mesi è inclusa".

https://www.bbglow.com/derma-pen-3-in-1-device.p28.html

Da precisare altresì che le numerose azioni giudiziarie intraprese da Confestetica hanno ottenuto il riconoscimento all’estetista "dell'arte" della dermopigmentazione con sentenze prive della partecipazione dei controinteressati (Tatuatori e Piercer). Ciò evidenzia la mala fede nel voler invadere scorrettamente l’altrui sfera di attribuzione professionale. Ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n 1034, il ricorso deve essere notificato tanto all’organo che ha emesso l’atto impugnato, quanto ai controinteressati, ai quali l’atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra di essi. Tali risultati giudiziari hanno favorito ancor più uno sconfinamento dell'estetista addirittura nel tatuaggio artistico.

Per ulteriori approfondimenti si prega di visualizzare il seguente link ed la pagina web in pdf allegata: 

https://www.facebook.com/watch/?v=934180614647711


Quanto fin qui assunto crea un grave pregiudizio alla professione del tatuatore nonché dannosa per l'immagine e per l'informazione della clientela che ha portato a vedere nel tatuatore un abusivo; comportando un' esponenziale crescita di centri di formazione con operatori non qualificati, che operano sui social network in corsi di formazione, senza requisiti base, con lezioni pratiche su  modelle, da operatrici inesperte, in ambienti spesso non autorizzati (alberghi), per corsi da 1000,00 Euro al giorno, in un ambito lavorativo esclusivo oramai non più del tatuatore (scheda formativa della regione Campania in allegato) comportando un proliferare di operatori disperati che lavorano anche in ambienti domestici con attestazioni prive di valore.


Tali articoli, fortemente indicizzati su Google, hanno portato addirittura i maggiori centri di formazione del trucco permanente a non riconoscere più il tatuatore come figura valida all'esercizio della professione e la insusitenza della necessità di frequenza di un corso di abilitazione igienico sanitario di tatuaggio e piercing: Carmelo Grassi, Orsini school, Belfatto Lab, Royal Flower Academy (Viviana Fiore), Scuola Estetica Liliana Padoano, Phy, Biotek, Orsini School, Orsini&Belfatto ecc. 


Altrettanto doveroso è ricordare come il Vaiolo delle Scimmie sia stato diffuso proprio da un cattivo utilizzo di tale strumento in Spagna e proprio in un centro di trucco permanente. Non è possibile far adoperare il dermografo a persone che non hanno qualifiche e formazione iginico sanitaria adatte all'utilizzo. 


Persino il Ministero dello Sviluppo Economico è caduto vittima della tergiversazione della norma durante la stesura del parere avente prot. n. 18706 del 20 Gennaio 2017 (vedi allegato). Interpretazione errata che ha permesso l'associazione dell' estetiste "Confestetica" persino di bloccare la  delibera della regione Lazio per la configurazione della nuova figura professionale della dermopigmentista sollevandone addirittura la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell' art. 117 comma 3 in una materia di competenza regionale ben regolamentata cosa che in realtà è avvenuta con il Decreto Interministeriale 206 del 15 ottobre 2015. Confestetica.it precisamente scriveva un articolo con il contenuto del ricorso: 


"I seguenti titoli professionali richiesti dalla SCIA, quale parte integrante della DGR 270/2022, per L’ATTIVITÀ DI ESTETICA dermopigmentazione o trucco permanente e tatuaggio con finalità medica, sono inconferenti e totalmente illegittimi, nonché inferiori a quelli richiesti per la stessa attività di estetica già normata: di essere in possesso dell’attestato di frequenza, rilasciato dalla Regione Lazio, al corso teorico-pratico di almeno ottocento ore per l’esercizio dell’attività di tatuaggio, di cui duecento ore di esercitazioni pratiche in aule attrezzate e/o tirocinio;di essere in possesso dell’attestato di frequenza, rilasciato dalla Regione Lazio, al corso teorico-pratico di almeno trecento ore per l’esercizio dell’attività di piercing, di cui cento ore di esercitazioni pratiche in aule attrezzate e/o tirocinio;di essere in possesso del riconoscimento della qualifica professionale da parte dell’Autorità competente (solo nel caso di operatori provenienti da altri stati membri dell’Unione europea o da Stati terzi); di aver frequentato e superato un corso di formazione regionale di almeno novanta ore istituito ai sensi della normativa previgente in materia; di aver esercitato l’attività di tatuaggio o piercing in modo continuativo per almeno cinque anni; di essere estetista abilitato all’esercizio di impresa di estetica e di aver frequentato il corso per uso del dermografo e per l’apprendimento delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla circolare del Ministero della Salute e dal Decreto interministeriale 206/2015 (per la sola attività di dermopigmentazione)".


https://www.confestetica.it/comunicazioni/tatuaggi-e-piercing-regione-lazio-annullamento-delibera-regione-lazio-270-del-2022-e-legge-regionale-2-del-2021-tatuaggi-e-piercing


Il silenzio normativo nazionale non può essere inteso come esclusione dell'attrezzatura storica del tatuatore a favore di estetiste. Le consuetudini e gli usi, seppur vi sia stata assenza di regolamentazione, sono fonti del diritto, pertanto, il dermografo è strumento del tatuatore. A comprovare l' esistenza di tale usi e consuetudini vi è la norma della Legge Regionale 28 del 2004 e dal DPGR 47/R/2007 e successive modifiche della regione Toscana, il disegno di legge n. 771 della Legislatura 17ª all'art.7, gli articoli citati in premessa e le indicazioni che forniscono numerose scuole professionali: 


"Per diventare Il dermopigmentista in Italia bisogna avere uno di questi requisiti o entrambi. 

1) O Essere un estetista ed avere conseguito il terzo anno di estetica; 

2) O Avere frequentato un corso regionale di tatuaggio e piercing che in ogni regione ha una frequenza oraria diversa. 

In teoria, per la legge Italiana l'estetista viene automaticamente abilitato alla dermopigmentazione dalla scuola professionale in cui si specializza dermopigmentista (ad es. Microblading ,trucco permanente, ecc), purchè la scuola sia riconosciuta e gli insegnanti abbiano titolo verificato. Bisogna quindi evitare corsi fatti da singole persone, senza alcuna qualifica professionale. Tuttavia ci sono regioni italiane che impongono che anche l'estetista frequenti il corso regionale di tatuaggio e piercing che da regione a regione può avere dalle 16 alle 600 ore di frequenza (informatevi nella Vostra Asl di competenza)".


https://www.elitederma.it/2020/04/03/come-diventare-una-dermopigmentista-di-successo/#:~:text=Per%20diventare%20Il%20dermopigmentista%20in,ha%20una%20frequenza%20oraria%20diversa


E' indispensabile segnalare la disinformazione di cui sono vittime le istituzioni.


1) Il Ministero dello Sviluppo delle Economia ha contraddetto palesemente le indicazioni dell'Istituto Superiore della Sanità nel Decreto Interministeriale 206 del 15 ottobre 2015:


" - La formazione dei tatuatori - La Circolare del 5 febbraio 1998 n. 2.9/156, prevede adeguata formazione obbligatoria degli operatori, attraverso i corsi regionali. In Italia, sussiste attualmente una grande variabilità relativamente ai corsi dovuta alla frammentazione normativa in ambito Regionale. Il numero di ore previste per la formazione varia da 14 a 700 a seconda della Regione. Di norma il corso standard, previsto dalle linee guida ministeriali, è della durata di 90 ore. Il livello Eqf (European Qualification Framework) per la qualifica di tatuatore non è uniforme tra le Regioni; è previsto generalmente il livello IV, ma in alcune Regioni viene assegnato il livello III. Pertanto, il quadro nazionale relativamente al profilo di tatuatore risulta essere molto articolato e disomogeneo".


https://www.epicentro.iss.it/tatuaggi/normativa


"- Il tatuaggio con finalità medica - Il tatuaggio con finalità medica, o dermopigmentazione correttiva, è una tecnica affine a quella del tatuaggio. Permette la colorazione della cute attraverso l’introduzione di inchiostri specifici nello strato superficiale del derma papillare con l’ausilio di un dispositivo elettrico (macchina per tatuaggi o penna oscillante) e aghi monouso".


https://www.epicentro.iss.it/tatuaggi/tatuaggi-con-finalita-medica


2) Non esiste ad oggi una normativa nel settore estetico professionale che autorizzi l’estetista ad usare aghi ne ci sono riferimenti alle eventuali misure. Vi è una normativa che regolamenta il campo medico, dove vengono indicati come dispositivi medici o ad uso medico, gli aghi che misurano da 0,5mm in su. Ebbene il tatuatore può adoperare aghi fino a 3mm e 45mm per il piercing. L’indicazione arriva da Confartigianato Imprese in riferimento alla tecnica erroneamente ritenuta applicabile da parte delle estetiste, anche in seguito a un confronto con la Fapib (Associazione nazionale produttori e fornitori di tecnologie per la bellezza e il benessere).

La tecnica del microneedling si è molto diffusa ultimamente: si tratta di un trattamento mirato a ridurre o eliminare i tipici inestetismi del viso attraverso delle microlesioni sulle zone da trattare con lo scopo di attivare la produzione di collagene ed elastina, favorendo la rigenerazione dei tessuti. L’apparecchiatura utilizzata consiste in una sorta di manipolo simile a una penna che attraverso un cinematismo fa muovere un insieme di sottili aghi in modo che possano penetrare nell’epidermide sino al derma, regolando la profondità di penetrazione tra 0,5 e 2,5 mm.


Ricapitolando:


3) La nota prot. n. 18706 del 20 Gennaio 2017 definisce il dermografo come apparecchio dedito al trucco permanente e contemporaneamente fa riferimento al tatuaggio usando il seguente tenore: " La tecnica, frequentemente associata a quella, analoga, di tatuaggio, costituisce rispetto ad essa attività invero differente, anche per quanto attiene alla strumentazione ed ai prodotti utilizzati". Assunto che il dermografo è una macchinetta da tatuaggio resterebbe come unica vera differenza la natura del pigmento, il quale risulta essere meno invadente e pericoloso essendo "Semipermanente" (bioassorbibile) e non permanente come quello del tatuaggio artistico. Ma anche questa differenza è irrilevante poiché la normativa Europea che regolarizza con le stesse norme sia il contenuto dei pigmenti di tatuaggio sia quelle di trucco permanente: "La Commissione europea, a seguito della emanazione di un Regolamento di modifica della normativa REACH (Reg. CE n. 1907/2006) ha stabilito che entreranno in vigore nuove norme in riferimento alle sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggio o trucco permanente".

4) Solo erroneamente viene utilizzata la dicitura "permanente" e per un solo scopo di marketing, tale trattamento necessita di un ritocco periodico causato dall'assorbimento da parte dell'organismo e non  come avviene con il comune pigmento da tatuaggio. Entrambi i pigmenti vengono comunque inoculati nel derma con uguale modalità, intensità e profondità col risultato meno invasivo del pigmento da tatuaggio paramedicale rispetto a quello normalmente eseguito da comuni tatuatori. Ciò che definisce trucco semipermanente è solo una fetta di un mercato ben più ampio: il "Tatuaggio paramedicale". Tale ambito è stato addirittura attribuito come esclusiva della professione medica ed oggetto di una lunga diatriba proprio con la "forte" associazione di categoria Confestetica. Tutto ha avuto origine dalla nota circolare del Ministero della Salute 0014138-15/05/2019-DGPRE-MDS-P, poi annullata dal Consiglio di Stato, sentenza n. 0473221 del 2021, nella quale veniva vietata arbitrariamente all’estetista, sia la formazione che l’erogazione della dermopigmentazione dell’areola-capezzolo, dichiarandola "tatuaggio" medicale di pertinenza medica.  La stessa sentenza attribuisce alla ricorrente "l'estetista" la possibilità di effettuare il "tatuaggio". Ciò non tiene nemmeno conto che lo stesso ambito del tatuaggio paramedicale contempla il tatuaggio artistico, del comune tatuatore, tra le modalità di riparazione di cicatrici con il risultato che l'ambito dell' estetista è migrato in quello del tatuatore. Per permettere all'estetista di operare nel trucco permanente fu creato la penna da "microblading" a lame (e non ad aghi) ma la Confestetica non ha mai mostrato un interesse,nonostante sia ampiamente utilizzato, a causa del basso rendimento.

5) Le normative quadro per la definizione dei parametri standard della professione di Tatuaggio e Piercing è ferma al 1990 e non tiene conto delle evoluzioni tecnologiche ed i conseguenti sviluppi professionali che la tecnologia comporta. Sono decorsi 33 anni dall' emanazione in un epoca anteriore all'avvento di Internet, alla sua esponenziale importanza nel Pil Italiano e nella nascita di nuove professioni. Ben fu pensato il Disegno di legge n. 771 della Legislatura 17ª all'art.7 nel quale fa espresso riferimento alla professione Tatuaggio e Piercing della dicitura: "Trucco semipermanente" (nota bene: non usa trucco permanente). In assenza di una regolamentazione a carattere nazionale, il quadro normativo italiano, relativo al settore dei tatuaggi e trucco permanente (tricopigmentazione inclusa), è limitato alle Linee guida del Ministero della Salute per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza (Circolare del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1998 n. 2.9/156 e Circolare del 16 luglio 1998 n. 2.8/633). 

6) Il compito di regolamentare il settore è quindi demandato alle Regioni che, seppur in tempi diversi, hanno normato attraverso proprie Delibere Regionali i requisiti minimi per l’accesso all’attività e che Confestetica sta viziando. Il rispetto di tali requisiti è quindi condizione essenziale per l’esercizio della professione di tatuatore (e affini) e, di conseguenza, per l’operatività delle coperture assicurative ad esso rivolte. E' necessario a questo punto fare riferimento alle normative adottate dalle regioni più attualizzate sul tema come la regione Toscana. Occorre sottolineare che in Toscana il settore dell’Estetica è normato dalla Legge Regionale 28 del 2004 e dal DPGR 47/R/2007 e successive modifiche. Tale disciplina prevede che la Dermopigmentazione può essere svolta unicamente dalle Estetiste in possesso di abilitazione professionale che abbiano frequentato un ulteriore corso di formazione specialistica di 80 ore i cui contenuti e standard minimi sono definiti dalla Regione. Allo stesso modo, anche il Tecnico qualificato in tatuaggio (corso di 600 più esame finale) è abilitato a svolgere l’attività di Dermopigmentazione". 


Si conclude che solo il tatuatore ha la formazione necessaria per poter intraprendere tale prestazioni su pazienti spesso appartenenti a categorie deboli. A ben notare, la regione Toscana, chiede addirittura una ulteriore formazione che rispecchia le linee indicate dalla Confartigianato di Varese.


Attualmente vi è uno stato di criticità su tale figura professionale sia per la salute dei cittadini che per la disinformazione intrapresa dalla Confestetica verso il mestiere del Tatuaggio e piercing, dicitura ormai obsoleta e traslata nella professione chiamato Dermopigmentista con presenza in aziende sanitarie nonchè oggetto anche di importanti detrazioni fiscali di carattere sanitario: " detraibile solo in seguito a specifica patologia (ad es. alopecia universale per ciglia e sopracciglia), se resa da personale medico presso strutture sanitarie autorizzate. SI prescrizione con indicazione della specifica finalità di correzione di effetti secondari della patologia sofferta per alleggerirne l’impatto psicologico* Circolare 18/E-2016 °°° NON DETRAIBILE se resa da struttura non autorizzata e/o per uso puramente estetico. Circolare 14/E-1981". 

Tale ambito non può più essere lasciato ad interpretazioni ben distanti dalla ragionevolezza del trattato normativo e dalle caratteristiche necessarie a salvaguardare tutti gli interessi in gioco approfittando di un mero e rispettoso silenzio della società di categorie della professione di Tatuaggio e Piercing (vedere allegato Regione Lazio).

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